Sez. 5, Sentenza n. 6054 del 22/04/1997 Ud. (dep. 21/06/1997) Rv. 208089 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Dichiarazioni spontanee rese all'autorità giudiziaria - Mancata contestazione del fatto per cui si procede - Idoneità dell'atto ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Ai fini dell'interruzione della prescrizione le dichiarazioni spontanee rese all'autorità giudiziaria equivalgono all'interrogatorio solo ove, nel corso della loro acquisizione, venga contestato il fatto per il quale si procede ed il propalante sia ammesso ad esporre le sue difese in merito ad esso; gli atti interruttivi indicati nell'art. 160 cod. pen., si caratterizzano infatti per essere l'esplicitazione, da parte dei preposti organi dello Stato, della volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e rivolto alla conoscenza dell'incolpato. La contestazione, pertanto, rappresenta elemento indefettibile dell'interrogatorio e ragione prima della sua inclusione nell'elencazione tassativa contenuta nella norma predetta, sicché il semplice rilascio di dichiarazioni spontanee non può identificarsi, ontologicamente, con l'atto disciplinato dagli artt. 64 e 65 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 374, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 374
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)