diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021 (Rv. 660829 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | - Risarcimento del danno da fatto illecito - Debito di valore - Valutazione e liquidazione - Determinazione della svalutazione monetaria anche d'ufficio nel giudizio d'appello e di rinvio - Domanda nuova - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2021-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660829-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omesso di impugnare questo capo della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2043, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)