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Sez. 1, Sentenza n. 4637 del 22/05/1987 (Rv. 453306 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITO DI VALORE - DOMANDA RELATIVA - - PROPOSIZIONE - TERMINI.*
Stato
decisa il 1987-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453306-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITO DI VALORE - DOMANDA RELATIVA - - PROPOSIZIONE - TERMINI.*

Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e quindi anche in Sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omesso di impugnare questo capo della decisione. (V 2548/86, mass n 445640; (V 1958/84, mass n 434037; (V 3405/80, mass n 407224; (V 900/82, mass n 418752; (V 7901833/79, mass n 398211).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)