Sez. 2 - , Sentenza n. 8605 del 05/11/2020 Ud. (dep. 03/03/2021) Rv. 280806 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Concordato in appello - Dissenso del pubblico ministero all'accordo - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di legge che lo renda revisionabile. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale scelta normativa è coerente con la "ratio" della norma volta ad offrire, attraverso la rinuncia ai motivi d'appello, una modalità di snellimento del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)