Sez. 2, Sentenza n. 1371 del 30/06/1965 (Rv. 312592 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - RIVENDICA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - RIVENDICA.*
Fra i maggiori poteri che, a norma del primo comma dell'art. 1131 cod.civ., il regolamento dei condomini o l'assemblea dei condomini puo conferire all'amministratore per la rappresentanza del condominio stesso, rientrando anche quelli attinenti all'Esercizio dell'Azione di rivendica di parti comuni degli stabili in condominio, salvo l'eventuale esonero di responsabilita dei condomini dissenzienti, per il caso di soccombenza, entro i limiti ed alle condizioni poste nell'art. 1132 cod.civ.. (Conf. 181/61, 1877/56, 2445/62, 3223/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)