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Sez. 1, Sentenza n. 10358 del 22/11/1996 (Rv. 500744 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Declaratoria della falsità di un documento in sede penale e conclusione del relativo giudizio con proscioglimento per motivi "in rito" - Incidenza nel giudizio civile nei confronti di terzi rimasti estranei al procedimento penale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500744-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Per effetto dell'art. 654 del vigente codice di procedura penale - così come a norma dell'art. 29 di quello abrogato, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1971 - la declaratoria della falsità di un documento, che sia stata resa nel corso di un procedimento penale (art. 537 cod. proc. pen. e artt. 380 e 480 di quello abrogato) instaurato a carico del presunto autore di detta falsità e conclusosi con proscioglimento in rito (nella specie, per prescrizione), non può spiegare autorità di giudicato nel giudizio civile nei confronti dei terzi che siano rimasto estranei a quel procedimento penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 380, Cod. Proc. Pen. art. 480, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 537, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)