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Sez. 1, Sentenza n. 9070 del 28/08/1999 (Rv. 529510 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Falsità di un documento - Declaratoria in sede penale - Efficacia di giudicato nel processo civile instaurato nei confronti di terzi estranei al processo penale - Ammissibilità - Esclusione - Utilizzazione della sentenza penale per trarne elementi di giudizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529510-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

Per effetto dell'art. 654 del vigente cod. proc. pen. - così come a norma dell'art. 29 di quello abrogato, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 1971 - la declaratoria della falsità di un documento, che sia stata resa nel corso di un procedimento penale (art. 537 cod. proc. pen. e artt. 380 e 480 di quello abrogato) instaurato a carico del presunto autore di detta falsità, non può spiegare autorità di giudicato nel giudizio civile nei confronti dei terzi, che siano rimasti estranei a quel procedimento penale. Tale principio, però, non impedisce di ritenere che la sentenza penale stessa costituisce comunque un documento, dal quale il giudice può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 654

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)