Sez. 5, Sentenza n. 19540 del 17/09/2014 (Rv. 632451 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione ex d.l. n. 546 del 1994 - Iniziativa dal contribuente in assenza di previo contraddittorio - Riformulazione della proposta da parte dell'Ufficio - Legittimità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In tema di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni in legge 30 settembre 1994, n. 656, e del d.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, qualora l'iniziativa sia assunta direttamente dal contribuente, in assenza di preventivo contraddittorio, l'Amministrazione finanziaria può, a fronte di errori riscontrati nel modello trasmesso dal contribuente, riformulare la proposta tramite comunicazione inviata prima dell'iscrizione a ruolo e della notificazione della cartella.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 554, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 3 CORTE COST., DPR 13/04/1995 num. 177 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)