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Sez. 3, Sentenza n. 11702 del 05/08/2002 (Rv. 556647 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Esecuzione mediante consegna nella sede a persona incaricata di ricevere le notificazioni - Legittimità - Fattispecie relativa a notifica di sfratto per morosità ad un Comune.
Stato
decisa il 2002-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556647-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

La notificazione di un atto alle persone giuridiche si perfeziona, giusta disposto dell'art. 145 cod. proc. civ., al momento della consegna dell'atto stesso ad una persona fisica legata all'ente da un rapporto qualificato (anche se non necessariamente caratterizzato dai connotati della prestazione lavorativa), derivante da un incarico, non necessariamente conferito in maniera formale, di ricevere detto atto per conto della persona giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)