diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 642 del 23/01/1998 (Rv. 511871 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Esecuzione mediante consegna nella sede a persona incaricata di ricevere le notificazioni - Rapporto di lavoro subordinato e conferimento dell'incarico con atto formale - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa a notifica a Comune a mani di coniuge del custode con alloggio nel municipio.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511871-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

La notificazione alle persone giuridiche si realizza, secondo l'ipotesi di cui all'art. 145 cod. proc. civ., mediante la consegna dell'atto a una persona fisica legata alla persona giuridica da un rapporto qualificato che non deve essere necessariamente di prestazione lavorativa, essendo sufficiente che derivi da un incarico, non necessariamente conferito in maniera formale, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. (Nella specie la notificazione nei confronti di un Comune era stata eseguita presso la casa comunale a mano della moglie del custode con alloggio nella casa stessa, la quale però nella relata era stata qualificata come custode dipendente incaricata della ricezione; il giudice d'appello aveva ritenuto nulla tale notificazione, risultando da certificazione del Comune l'assenza di un rapporto di dipendenza del soggetto consegnatario della copia; la S.C. ha annullato l'impugnata sentenza di merito, sulla base del riportato principio e del rilievo che non era stata vinta la presunzione derivante dalla relata di notifica di esistenza di un incarico di ricevimento delle notificazioni conferito alla persona in questione, presunzione che trovava conferma nella peculiarità della situazione relativa alla assegnazione di alloggio anche per i familiari del custode e nella tempestiva registrazione dell'atto nel registro protocollo del Comune).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)