Sez. 5, Sentenza n. 15235 del 12/09/2012 (Rv. 623768 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Modifica di destinazione di area - Termine di decadenza per il recupero dell'imposta - Omessa denuncia - Rilevanza - Conoscenza di fatto della situazione da parte del Comune - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili, il termine di decadenza per il recupero della differenza di imposta, in caso di modifica di destinazione di area (nella specie da agricola ad industriale), allorché vi sia omessa presentazione della denuncia di variazione, è quello quinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e non quello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazione infedele o incompleta o inesatta, anche se il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza di fatto della modificazione, in quanto la disposizione di cui all'art. 10, comma quarto, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non ammette equipollenti alla denuncia di variazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)