Sez. 5, Sentenza n. 5927 del 11/03/2010 (Rv. 612103 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Modificazioni sopravvenute dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta - Omessa dichiarazione - Sanzione prevista per l'omessa denunzia - Applicabilità - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili, l'omessa dichiarazione delle sopravvenute modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, costituisce dichiarazione o denuncia infedele, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e va equiparata, a livello sanzionatorio, all'omessa denunzia. (Nella specie, a seguito di lavori di carattere abusivo poi condonati, il contribuente aveva omesso di indicare la nuova rendita nella prescritta dichiarazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)