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Sez. 2, Sentenza n. 1490 del 31/10/1966 Ud. (dep. 18/08/1967) Rv. 105193 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OBIETTIVO E CRITERIO SUBIETTIVO - PREVALENZA DEL PRIMO.*
Stato
decisa il 1966-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105193-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OBIETTIVO E CRITERIO SUBIETTIVO - PREVALENZA DEL PRIMO.*

La speciale tenuita del danno, ai fini dell'attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen, deve essere valutata anzitutto in relazione al valore della cosa. La capacita economica della persona offesa puo essere tenuta presente solo quando il valore intrinseco del tolto non sia, in se e per se, tale da far considerare grave il danno conseguito in relazione al livello economico medio della comunita nazionale. Pertanto, ove, obiettivamente considerato, il danno non sia di particolare tenuita, le condizioni economiche dell'offeso sono prive di giuridica Rilevanza, perche non possono neutralizzare la gravita della lesione giuridica, costituita dalle obiettive conseguenze del reato. (Conf 103305 ed ivi citate del 1966; 103313, 103708, 103764, 103923, (103988, 104163, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)