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Sez. 2, Sentenza n. 1393 del 18/10/1966 Ud. (dep. 27/01/1967) Rv. 103305 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OGGETTIVO E CRITERIO SOGGETTIVO - SUSSIDIARIETA DEL SECONDO.*
Stato
decisa il 1966-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103305-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OGGETTIVO E CRITERIO SOGGETTIVO - SUSSIDIARIETA DEL SECONDO.*

Ai fini dell'attenuante prevista dall'art 62 n 4 cod pen l'entita del danno va valutata innanzitutto e prevalentemente secondo il criterio oggettivo che attiene alla consistenza ed al valore della cosa in relazione al livello economico medio della comunità in via sussidiaria, tuttavia, potra adottarsi il criterio soggettivo, con riguardo cioe alle condizioni economiche del soggetto passivo, quando il danno apporti pregiudizio alla vittima per le condizioni particolarmente disagiate in cui la medesima versi. (Conf 100278, 100433, 100510, 100657, 101365, 101593, 101854, 102857, 102996, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)