Sez. 6, Sentenza n. 19676 del 16/04/2014 Ud. (dep. 13/05/2014) Rv. 259768 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Elemento oggettivo - Turbamento del regolare funzionamento del servizio - Reato - Configurabilità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO
Per la configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio, ancorché temporanea, ma apprezzata nel suo complesso ed espressa con modalità tali da incidere sulla concreta operatività dell'attività in questione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta di molestia posta in essere dall'imputato ai danni di un'impiegata postale, al fine di iniziare una relazione sentimentale non gradita, avendo tale condotta provocato soltanto un "transeunte" trambusto ma non un'apprezzabile alterazione della regolarità del servizio o dell'ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)