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Sez. 6, Sentenza n. 36253 del 22/09/2011 Ud. (dep. 06/10/2011) Rv. 250810 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Temporaneità dell'interruzione - Reato - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250810-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità anche la condotta che determini una temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la totalità delle attività. (Fattispecie relativa al ritardo di due ore nell'apertura dell'ambulatorio ortopedico di un ospedale, in cui la S.C. ha annullato l'impugnata pronuncia assolutoria, escludendo che il comportamento del medico potesse essere giustificato da prassi relative ad ulteriori e generici impegni di reparto, avuto riguardo alle caratteristiche di urgenza del servizio di pronto soccorso ortopedico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)