Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9173 del 12/04/2018 (Rv. 648801 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Computo di rivalutazione ed interessi - Liquidazione - Crediti liquidi ed esigibili ex art. 1282 c.c. - Somme effettivamente dovute e non pagate tempestivamente dal debitore - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all'esito del procedimento di espropriazione presso terzi (laddove riferibili a crediti già scaduti), tanto con riguardo all'importo assegnato a titolo di capitale, quanto con riguardo a quello assegnato per le spese di precetto ed esecuzione contestualmente liquidate dal giudice dell'esecuzione, costituiscono crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro ai sensi dell'art. 1282 c.c., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell'ordinanza di assegnazione, anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)