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Sez. 3, Sentenza n. 8298 del 12/04/2011 (Rv. 617480 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Sentenza o provvedimento di condanna dotato di efficacia esecutiva - Credito - Esigibilità - Sussistenza - Interessi fino al momento del pagamento - Spettanza - Specifica pronuncia di condanna da parte del giudice - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617480-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

Quando la sentenza o il provvedimento di condanna hanno acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi di per sé sino al momento in cui non è estinto, sicché non c'è bisogno che il giudice pronunci un'apposita condanna al pagamento di tali interessi, coperti dall'efficacia esecutiva del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)