Sez. 3, Sentenza n. 780 del 20/03/1973 (Rv. 363035 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - FALLIMENTO - DEI CONTRIBUENTI MOROSI - IRRILEVANZA - ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE - ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - RICHIESTA AL PRETORE - AMMISSIBILITA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - FALLIMENTO - DEI CONTRIBUENTI MOROSI - IRRILEVANZA - ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE - ASSEGNAZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - RICHIESTA AL PRETORE - AMMISSIBILITA.*
L'art 206 del tu 29 gennaio 1958 n 645 sulla riscossione delle imposte dirette stabilisce che la procedura esattoriale per l'esecuzione nei confronti di contribuenti morosi ha luogo anche quando i debitori di imposte e sovraimposte dirette siano caduti in stato di fallimento. La norma non opera alcuna distinzione fra le varie fasi del procedimento esecutivo, le quali possono esser tutte promosse dall'esattore indipendentemente dalla liquidazione fallimentare. Ne deriva che l'assegnazione del ricavato - quale momento della procedura esattoriale - non puo essere ostacolata dall'intervenuto fallimento del debitore e bene, pertanto, puo esser dall'esattore richiesta al pretore, ai sensi dell'art 228 del citato tu. (Conf 2051/71, mass n 352713).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 206 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)