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Sez. 3, Sentenza n. 595 del 14/02/1975 (Rv. 373910 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - FALLIMENTO - DEL CONTRIBUENTE - POTERE DELL'ESATTORE DI PROCEDERE ALL'ESPROPRIAZIONE - ESTENSIONE - GIUDIZI DI COGNIZIONE INCIDENTI NELL'ESECUZIONE - INCLUSIONE - CONTESTAZIONI SULLE DICHIARAZIONI DEL TERZO - CAUSA ECCEDENTE LA COMPETENZA PRETORIA PER VALORE - RIMESSIONE AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373910-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - FALLIMENTO - DEL CONTRIBUENTE - POTERE DELL'ESATTORE DI PROCEDERE ALL'ESPROPRIAZIONE - ESTENSIONE - GIUDIZI DI COGNIZIONE INCIDENTI NELL'ESECUZIONE - INCLUSIONE - CONTESTAZIONI SULLE DICHIARAZIONI DEL TERZO - CAUSA ECCEDENTE LA COMPETENZA PRETORIA PER VALORE - RIMESSIONE AL TRIBUNALE FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*

L'art 206 del tu 29 gennaio 1958, n 645, sulla riscossione delle imposte dirette, stabilendo che l'esattore puo procedere all'espropriazione anche quando il debitore sia stato dichiarato fallito, opera, tra la procedura fallimentare e l'esecuzione su iniziativa dell'esattore, una netta separazione e autonomia che non concerne soltanto l'esecuzione propriamente detta ma, altresi, le cause di cognizione in essa incidenti. Consegue che, qualora sia sorta contestazione sulle dichiarazioni del terzo pignorato, se il pretore ritiene che la causa ecceda i limiti della propria Competenza per valore, deve rimettere le parti al tribunale nella cui circoscrizione trovasi la sua pretura e non davanti a quello che ha dichiarato il fallimento del contribuente. (V 780/73, mass n 363035; 770/72, mass n 356934).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 206 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)