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Sez. 2 - , Ordinanza n. 24263 del 09/08/2023 (Rv. 668912 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE | Rinuncia tacita alla prescrizione - Criteri per l'individuazione - Comportamento inequivoco e concludente - Necessità - Fattispecie. PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668912-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE

La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile

in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (Nella specie, la S.C.ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale i promittenti venditori, continuando le trattative per superare le problematiche legate all'abusività dell'immobile e chiedendo al promissario acquirente il pagamento dell'ICI, avevano implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'azione di prescrizione dell'azione di adempimento del contratto già maturata).

Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)