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Sez. 3, Sentenza n. 21248 del 29/11/2012 (Rv. 624470 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Rinuncia tacita alla prescrizione - Criteri per l'individuazione - Comportamento inequivoco e concludente - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624470-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE

Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui; il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi come rinuncia alla prescrizione il rifiuto, opposto da un assicuratore privato, di pagamento dell'indennizzo per motivi diversi dal decorso del termine di prescrizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)