Sez. L, Sentenza n. 4384 del 25/07/1984 (Rv. 436291 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI - LAVORO NAUTICO - DISCIPLINA EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST-CORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI - LAVORO NAUTICO - DISCIPLINA EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RILEVANZA.*
Al rapporto di lavoro nautico, stante il disposto dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non è direttamente applicabile l'art. 26 della medesima legge, in materia di riscossione dei contributi sindacali, non essendo tale ultima norma ricompresa fra quelle di immediata operatività e dovendosi conseguentemente desumere la disciplina della materia stessa dalla contrattazione collettiva applicabile al suddetto rapporto. (nella specie il C.C.n.L. 25 luglio 1978 per i marittimi imbarcati sulle navi da carico a scafo metallico fino a 3000 tonnellate S.l., il quale limita il diritto ad ottenere la trattenuta - ai fini della menzionata riscossione - alle sole organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie del contratto stesso).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)