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Sez. L, Sentenza n. 6107 del 11/11/1988 (Rv. 460514 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - RECESSO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - PER INIDONEITÀ DEL LAVORATORE ALLA NAVIGAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460514-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - RECESSO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - PER INIDONEITÀ DEL LAVORATORE ALLA NAVIGAZIONE - LEGITTIMITÀ.*

In tema di rapporto di lavoro nautico, nonostante la diretta applicabilità - per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1987, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma terzo, della n. 300 del 1970 - dell'art. 18 di tale legge e delle norme della legge n. 604 del 1966, è legittimo il recesso del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo costituito dall'inidoneità del lavoratore alla navigazione, non potendo quest'ultimo essere utilizzato nell'ambito di un settore di attività, come quello amministrativo, diverso da quello (del trasporto nautico) cui egli era precedentemente addetto ed al quale è stato dichiarato inidoneo. (V 5720/86, mass n 448192; (V 4384/84, mass n 436291; (V 903/83, mass n 425652).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 345 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)