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Sez. 4, Sentenza n. 2489 del 28/02/1986 Ud. (dep. 26/03/1986) Rv. 172249 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PROCEDIMENTO EX ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172249-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - PROCEDIMENTO EX ART. 77 LEGGE N. 689 DEL 1981 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONI.*

L'istituto della sospensione condizionale della pena non è applicabile al procedimento previsto dall'art. 77 della legge n. 689 del 1981, sia perché quest'ultimo si conclude con una pronuncia che non è di condanna, ma di improcedibilità sia perché presupposto del detto procedimento è la volontaria sottoposizione da parte dell'imputato, senza il dibattimento, ad una "punizione", la cui effettiva esecuzione costituisce il sinallagma dell'immediata Estinzione del reato. (V mass n 171221).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)