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Sez. 4, Sentenza n. 11340 del 22/05/1985 Ud. (dep. 25/11/1985) Rv. 171221 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SANZIONE SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (ART. 77 LEGGE N. 689/1981) - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171221-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SANZIONE SOSTITUTIVA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO (ART. 77 LEGGE N. 689/1981) - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*

L'istituto della sospensione condizionale della pena ha, come suo indefettibile presupposto, l'emissione di una pronuncia (sentenza o decreto penale) di condanna, ed è finalizzato alla successiva, eventuale, Estinzione del reato. Con la sentenza prevista dall'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 (applicazione di sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato) viene emessa non già una pronuncia di condanna, ma, al contrario, una dichiarazione di immediata Estinzione del reato. Pertanto, l'applicazione di tale sanzione sostitutiva, preventivamente richiesta ed "accettata" (a differenza dalla sostituzione di pena detentiva breve operata dal giudice "ex officio") è incompatibile con la sospensione condizionale. (Conf mass n 161333; (Conf mass n 160947; (Conf mass n 157904).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)