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Sez. 3, Sentenza n. 7269 del 29/04/1981 Ud. (dep. 18/07/1981) Rv. 149880 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA PER LE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - NECESSITÀ DI UNA VIOLAZIONE NON SOLO ASTRATTA ALLE NORME ANTISISMICHE, MA CONCRETA.*
Stato
decisa il 1981-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149880-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE - APPLICABILITÀ DELLA AMNISTIA PER LE OPERE EDILIZIE ABUSIVE - NECESSITÀ DI UNA VIOLAZIONE NON SOLO ASTRATTA ALLE NORME ANTISISMICHE, MA CONCRETA.*

La semplice contestazione all'imputato della violazione di norme antisismiche non è di per se sufficiente a far escludere la violazione della legge urbanistica dall'ambito di applicazione dell'amnistia concessa con il d.P.R. n. 413 del 1978, occorrendo per tale esclusione che sia stata accertata la sussistenza in concreto del pericolo per la pubblica incolumità, come chiaramente si evince dalla disposizione di cui all'art. 2 lett. C) n. 1 del citato provvedimento di clemenza che fa riferimento alla sussistenza di una "lesione". In particolare, non può tale lesione ritenersi insita nella mera omissione della denuncia dell'inizio dei lavori e della presentazione del progetto alle competenti autorità, essendo evidente che un manufatto può risultare pienamente rispondente alle particolari prescrizioni tecniche previste per le costruzioni nelle zone sismiche, nonostante la violazione delle norme di carattere strumentale relative alla vigilanza sulle costruzioni medesime.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)