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Sez. 3, Sentenza n. 1820 del 15/12/1981 Ud. (dep. 19/02/1982) Rv. 152410 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ZONE SISMICHE - COSTRUZIONE ABUSIVA - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - ESCLUSIONI OGGETTIVE - CASI ECCETTUATI - LIMITI - PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - PERICOLO CONCRETO - NECESSITÀ - VIOLAZIONI ANTISISMICHE - IPOTESI DI PERICOLO ESCLUSO.*
Stato
decisa il 1981-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152410-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ZONE SISMICHE - COSTRUZIONE ABUSIVA - AMNISTIA - D.P.R. 4 AGOSTO 1978, N. 413 - ESCLUSIONI OGGETTIVE - CASI ECCETTUATI - LIMITI - PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - PERICOLO CONCRETO - NECESSITÀ - VIOLAZIONI ANTISISMICHE - IPOTESI DI PERICOLO ESCLUSO.*

La circostanza che una costruzione sia stata eseguita in zona sismica non è sufficiente perché il reato sia escluso dall'amnistia ai sensi dell'art. 2 lett. C) n. 1 d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, ma è necessario che sia accertata in concreto la sussistenza del pericolo per l'incolumità pubblica derivante dalla violazione delle norme tecniche predisposte per la relativa tutela. In particolare, deve escludersi la lesione del detto interesse pubblico nella mera omissione della denuncia dell'inizio dei lavori o della presentazione del progetto alle competenti autorità. (V mass n 148362; (Conf mass n 151102; (Conf mass n 149880; (Conf mass n 149756; (Conf mass n 149402; (Conf mass n 148242; (Conf mass n 147426).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)