Sez. 1, Ordinanza n. 1334 del 21/10/1968 Cc. (dep. 13/12/1968) Rv. 109701 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - REVOCA DELLA RINUNCIA - INEFFICACIA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - REVOCA DELLA RINUNCIA - INEFFICACIA.*
Quando vi sia stata rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art.206 cod.proc.pen., la successiva dichiarazione di revoca, considerata quale manifestazione di volonta diretta a togliere effetti alla rinuncia, non puo avere alcuna efficacia essendo la rinuncia, per sua natura, irrevocabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 206 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)