Sez. 1, Sentenza n. 936 del 13/04/1984 Cc. (dep. 07/06/1984) Rv. 164676 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - RINUNCIA - NOZIONE.*
La irrevocabilità della rinuncia all'impugnazione va intesa nel senso che tale revoca - considerata come rinnovata manifestazione della volontà di proporre gravame - può non essere produttiva di effetto giuridico immediato e definitivo sul diritto di impugnazione solo nel caso in cui intervenga, allorché ancora il termine per esercitare il diritto in questione non sia scaduto. (V mass n 145730, prima parte; (V mass n 144611; (V mass n 109701 sulla irrevocabilità).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 206 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)