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Sez. 3, Sentenza n. 16236 del 03/08/2005 (Rv. 584973 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Deposito della memoria contenente l'appello incidentale - Termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello incidentale - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584973-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE

Nelle controversie di lavoro (ed in quelle locatizie, ex art. 51 della legge n. 392 del 1978 e 447 bis cod. proc. civ.), il termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione, fissato dall'art. 436, terzo comma, cod. proc. civ. per il deposito della memoria di costituzione dell'appellato che contenga gravame incidentale, ha carattere perentorio, sia per assicurare il diritto di difesa dell'appellante principale, sia per l'inequivocabile disposizione della norma, mentre rimane estranea all'"edictio actionis" la fase di notifica dell'atto.(In applicazione di tale principio, la Corte Suprema ha riformato la sentenza di merito che, non avendo rilevato l'inammissibilità dell'appello incidentale, notificato ma non depositato nei termini, aveva pronunciato su capi della sentenza di primo grado passati in giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)