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Sez. L, Sentenza n. 15482 del 06/12/2000 (Rv. 542470 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Deposito della memoria contenente l'appello incidentale - Termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello incidentale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542470-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE

Ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., nel rito del lavoro il mancato deposito, almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione, della memoria di costituzione contenente l'appello incidentale rende inammissibile questa impugnazione, anche se nello stesso termine detta memoria sia stata notificata alla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)