Sez. 3, Sentenza n. 12755 del 17/11/1999 (Rv. 531235 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio - Condizioni - Previsione di destinazione del terreno diversa dallo sfruttamento agricolo - Diritto di prelazione - Esclusione - Destinazione attuale del terreno in vendita allo sfruttamento agricolo - Rilevanza - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione e riscatto agrario, la mera previsione di una destinazione del terreno in vendita diversa dallo sfruttamento agricolo ha efficacia ostativa all'esercizio dei diritti in questione, senza che assuma contrario rilievo la circostanza dell'attuale destinazione del terreno stesso a tale sfruttamento. Ne consegue, a più forte ragione, la totale irrilevanza, ai fini del legittimo esercizio dei diritti potestativi della prelazione e del riscatto da parte del proprietario finitimo, della mera "potenzialità " di uno sfruttamento, nel futuro, a scopi agricoli, del terreno "de quo" (o, come nella specie, di un fabbricato attualmente adibito ad abitazione).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)