diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 306 del 14/01/1997 (Rv. 501732 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esclusione - Condizioni - Natura non agricola del terreno - Nozione - Destinazione edilizia in base a piano regolatore anche non approvato - Sufficienza - Fattispecie in tema di variante di piano regolatore non approvato ma con affidamento dell'elaborazione ad un tecnico.
Stato
decisa il 1997-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501732-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

L'art. 8 comma secondo della legge 26 maggio 1965 n. 590, nell'escludere il diritto di prelazione, quando i terreni siano destinati ad utilizzazione edilizia in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, prescinde dal dato formale della classificazione dell'area, come esistente, e privilegia la scelta operata dalla pubblica amministrazione, anche se ancora "in itinere", sotto il profilo dello sviluppo urbanistico, essendo sufficiente che la destinazione economica delle aree, diversa da quella agricola, sia prevista in atti pubblici dell'amministrazione, che incidono sull'assetto territoriale con scelte certe e conoscibili ai terzi interessati (principio che la S.C. ha ritenuto applicabile anche allo strumento urbanistico della variante del piano regolatore, il cui iter procedimentale nel caso di specie, conclusosi solo dopo l'alienazione del fondo, era iniziato prima di essa con una formale delibera comunale di affidamento ad un architetto della elaborazione tecnica della variante di piano, di per sè già idonea a definire la volontà dell'amministrazione di modificare l'originaria destinazione agraria dei terreni ubicati nel comune).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)