Sez. 2, Sentenza n. 4983 del 15/11/1977 (Rv. 388599 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - LINEE ELETTRICHE, CONDUTTURE ELETTRICHE ED ELETTRODOTTI (AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - PUBBLICA UTILITA DI UNA LINEA DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RICONOSCIMENTO E DI AUTORIZZAZIONE DI UN PRIVATO ALL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DELLA LINEA - COSTITUZIONE IMPLICITA DI SERVITU DI ELETTRODOTTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - LINEE ELETTRICHE, CONDUTTURE ELETTRICHE ED ELETTRODOTTI (AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIANTO) - SERVITU DI ELETTRODOTTO - PUBBLICA UTILITA DI UNA LINEA DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RICONOSCIMENTO E DI AUTORIZZAZIONE DI UN PRIVATO ALL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DELLA LINEA - COSTITUZIONE IMPLICITA DI SERVITU DI ELETTRODOTTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il provvedimento amministrativo che, ai sensi dell'art 108 del RD 11 dicembre 1933 n 1775 (testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici), riconosca la pubblica utilita di una linea di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, ed autorizzi un privato all'impianto ed all'Esercizio della linea medesima, non comporta di per se la Costituzione di servitu di elettrodotto a carico dei fondi interessati dall'opera, ne consente che questo effetto si verifichi in conseguenza della mera occupazione dei fondi stessi da parte di quel privato, occorrendo, a tal fine, che la servitu stessa nasca in forza di titolo convenzionale o giudiziale, ovvero di provvedimento espropriativo. In difetto, pertanto, l'installazione dei fili e dei piloni dell'elettrodotto, effettuata da detto privato sul fondo altrui, e illegittima, e comporta il diritto del proprietario di conseguire condanna alla rimozione delle relative opere. (V 1273/75, mass n 374755; (V 1822/71, mass n 352343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 16 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 108, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)