Sez. 1, Sentenza n. 4302 del 08/04/1992 (Rv. 476675 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - In genere | Società di capitale - Avviso di accertamento - Notificazione, dopo la nomina di un liquidatore, nella residenza del precedente rappresentante della società - Nullità della notifica - Configurabilità - trasferimento della sede sociale e nomina del liquidatore - Comunicazione all'amministrazione finanziaria - Omissione - Irrilevanza.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Notificazioni - In genere
In tema di notificazione di avvisi di accertamento di imposte sui redditi a società di capitale che abbia trasferito la sede e proceduto alla nomina di un liquidatore, senza darne comunicazione all'amministrazione finanziaria, deve essere dichiarata nulla la notificazione che, tentata nella sede abbandonata, venga poi eseguita nella residenza della persona che aveva la rappresentanza della società prima di tale nomina, poiché, per un verso, l'art. 60, ultimo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 limita la previsione dell'inefficacia rispetto all'amministrazione al solo caso di cui al secondo comma del precedente art. 36 - e cioè al mutamento della sede non comunicato, - mentre, per altro verso, il primo ed il terzo comma di quest'ultima disposizione prevedono oneri di comunicazione rispettivamente concernenti modificazioni dell'atto costitutivo ovvero la deliberazione o il provvedimento di liquidazione e, quindi, eventi, non attinenti all'individuazione della persona fisica del liquidatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2450 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)