Sez. 1, Sentenza n. 12834 del 15/12/1995 (Rv. 495081 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI ATTI E NOTIZIE | Variazione dell'indirizzo della sede legale o amministrativa di una società commerciale - Omessa comunicazione all'ufficio delle imposte - Notificazione dell'avviso di accertamento presso la sede precedente - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - OBBLIGO DI TRASMISSIONE DI ATTI E NOTIZIE
Ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la notificazione dell'avviso di accertamento ad una società commerciale, che abbia omesso di dare comunicazione all'ufficio delle imposte, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del succitato d.P.R., della variazione dell'indirizzo della sede legale o amministrativa - variazione che ha effetto solo dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della relativa comunicazione -, va effettuata presso la sede precedente (nota all'Amministrazione), senza che possa prospettarsi un vizio di incostituzionalità dell'art. 36 precitato in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione, trattandosi di norma conformata alla specificità del rapporto di imposta e strumentale alle esigenze funzionali ed operative dell'Amministrazione nell'interesse generale e non disposizione di ingiustificato privilegio per il fisco e non essendo sostenibile che il prescritto onere di comunicazione della variazione di sede all'ufficio tributario abbia aspetti di gravosità tali da refluire sul libero dispiegarsi della garanzia della difesa della società
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)