Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 17/07/1987 (Rv. 454573 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - INELEGGIBILITÀ A CONSIGLIERE COMUNALE EX ART. 2 N. 7 DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - PER DIPENDENTI DI UN COMUNE - PROVVEDIMENTO DI DISTACCO PRESSO ALTRO ENTE PUBBLICO - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - INELEGGIBILITÀ A CONSIGLIERE COMUNALE EX ART. 2 N. 7 DELLA LEGGE N. 154 DEL 1981 - PER DIPENDENTI DI UN COMUNE - PROVVEDIMENTO DI DISTACCO PRESSO ALTRO ENTE PUBBLICO - IRRILEVANZA.*
Il provvedimento di distacco del dipendente di un comune presso altro ente pubblico non elimina la causa di ineleggibilità a consigliere comunale prevista dall'art. 2 n. 7 legge 23 aprile 1981 n. 154 in quanto il comando o distacco di un dipendente pubblico determina una precaria utilizzazione del dipendente stesso presso un soggetto diverso da quello nel cui ordinamento egli è inserito, senza l'effetto di modificarne lo stato giuridico né di costituire con tale diverso soggetto un nuovo o diverso rapporto d'impiego, ma solo di creare nell'impiegato l'Obbligo di prestare servizio nell'interesse immediato del diverso ente. (V 2655/83, mass n 427542).*
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 57 CORTE COST., DPR 28/12/1970 num. 1077 art. 34 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 n. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)