Sez. L, Sentenza n. 2655 del 18/04/1983 (Rv. 427542 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI - IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO - COMANDO O DISTACCO DEL DIPENDENTE PUBBLICO - EFFETTI - MODIFICAZIONE DELLO STATO GIURIDICO - ESCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI - IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO - COMANDO O DISTACCO DEL DIPENDENTE PUBBLICO - EFFETTI - MODIFICAZIONE DELLO STATO GIURIDICO - ESCLUSIONE.*
Il comando o distacco del dipendente pubblico, in conformità alla disciplina del relativo rapporto, (nella specie, distacco dall'ente di sviluppo Puglia e Lucania presso una società cooperativa, rispondente alla finalità pubblica, perseguita da tale ente, di promuovere, tutelare e sorvegliare l'attività di produzione e commercio degli operatori economici di dette regioni) determina una precaria utilizzazione del dipendente stesso presso un soggetto diverso da quello nel cui ordinamento egli è inserito, senza lo effetto di modificarne lo stato giuridico, né di costituire con tale diverso soggetto, pubblico o privato che sia, un nuovo o diverso rapporto di impiego, ma solo di creare nell'impiegato l'Obbligo di prestare servizio nell'interesse immediato del diverso ente e di essere sottoposto al relativo potere gerarchico, mentre lo stato giuridico ed economico dell'impiegato stesso resta regolato alla stregua dell'ordinamento proprio dell'ente distaccante. (V 982/79, mass n 397178; (V 2470/73, mass n 365886).*
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 57 CORTE COST., DM 23/12/1970, DPR 28/12/1970 num. 1077 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)