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Sez. 1, Sentenza n. 7082 del 05/07/1990 (Rv. 468130 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - VENDITA NON INTAVOLATA - FALLIMENTO DEL VENDITORE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1990-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468130-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE - VENDITA NON INTAVOLATA - FALLIMENTO DEL VENDITORE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Poiché il contratto di compravendita di un immobile sito nel territorio delle cosiddette nuove provincie, che non sia stato intavolato (art. 2, primo comma, del R.d. 28 marzo 1929 n. 499), non produce il passaggio della proprietà della cosa dal venditore al compratore, nel caso in cui dopo la stipulazione del contratto, senza che ne sia seguita l'intavolazione, intervenga il fallimento del venditore, non trova applicazione la disciplina dell'art. 45 legge fall., che comporta l'inopponibilità alla massa dei creditori dei contratti traslativi perfetti ma non pubblicizzati prima del fallimento, bensì il curatore può richiedere lo scioglimento del contratto a norma dell'art. 72, ultimo comma, legge fall., trattandosi di contratto che ancorché con effetti reali non si è ancora perfezionato. (V 841/83, mass n 425599, sulla prima parte; (V 295/80, mass n 403684, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)