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Sez. 3, Sentenza n. 841 del 29/01/1983 (Rv. 425599 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - INTAVOLAZIONE DELL'ATTO DI VENDITA A TERZI DEL FONDO SITUATO IN PROVINCE GIÀ AUSTRIACHE - ESECUZIONE SUCCESSIVA AL DECORSO DEL TERMINE ASSEGNATO ALL'AVENTE DIRITTO A PRELAZIONE - AZIONE DI RISCATTO NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425599-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - INTAVOLAZIONE DELL'ATTO DI VENDITA A TERZI DEL FONDO SITUATO IN PROVINCE GIÀ AUSTRIACHE - ESECUZIONE SUCCESSIVA AL DECORSO DEL TERMINE ASSEGNATO ALL'AVENTE DIRITTO A PRELAZIONE - AZIONE DI RISCATTO NEI CONFRONTI DEL TERZO ACQUIRENTE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari di cui al R.d. 28 marzo 1929 n. 499 (province già austriache), la compravendita di immobili si perfeziona e produce il trasferimento della proprietà con l'iscrizione tavolare, in Mancanza della quale il rapporto spiega soltanto effetti obbligatori, con la conseguenza che, vertendosi in tema di prelazione agraria (ex art. 8 della legge n. 590 del 1965), ove l'intavolazione dell'atto di vendita a terzi del fondo, con il relativo perfezionamento del negozio, abbia luogo dopo l'inutile decorso del termine assegnato dal sesto comma dell'art. 8 citato all'avente diritto a prelazione, quest'ultimo non può proporre Azione di riscatto nei confronti del terzo acquirente. (V 295/80, mass n 403684; (V 168/80, mass n 403560; (V 4123/75, mass n 378443).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)