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Sez. 1, Sentenza n. 5748 del 14/06/1994 (Rv. 487047 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Cosiddetta occupazione appropriativa - Danno - Risarcimento - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Data della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 1464 del 1983 - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487047-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito a seguito della illegittima occupazione di un fondo inizia a decorrere dal momento della irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, non già dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 1464 del 1983 che ha riconosciuto la cosiddetta occupazione appropriativa, atteso che l'ignoranza circa l'esistenza di un diritto, anche se non imputabile al titolare, costituisce impedimento di fatto non idoneo ad ostacolare il decorso della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)