Sez. 1, Sentenza n. 4853 del 04/05/1995 (Rv. 492082 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Fondo occupato - Irreversibile trasformazione con l'opera pubblica - Azione risarcitoria - Prescrizione - Termini.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'azione del privato volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto a seguito di occupazione illegittima ed irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947 comma primo cod. civ., tenendo conto che l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla Pubblica Amministrazione è effetto dell'impossibilità di restituzione del bene, a sua volta dipendente da comportamento illecito dell'amministrazione medesima, consistente nella realizzazione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi e i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini di interesse generale e che, pertanto, la suddetta azione inerisce non a credito di controvalore in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario, ma a credito risarcitorio per fatto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 458 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)