Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 202 del 1990
Massime (1)
Massima n. 15494
- Reati tributari
- Infedele dichiarazione
- Elementi costitutivi
- "Alterazione rilevante"
- Asserita indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 247/1989.
Norme impugnate
- legge 7 agosto 1982, n. 516
- art. 4, comma 1, n. 7) d.l. 10 luglio 1982, n. 429
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 25, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con:
1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Magri Elisabetta, iscritta al n. 679 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena nel procedimento penale a carico di Caruso Antonio, iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che, con due ordinanze emesse in data 19 gennaio 1989, il Tribunale di Gorizia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Gorizia con due ordinanze del 19 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 679 e 680/1989).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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