Sez. U, Sentenza n. 4182 del 15/05/1990 (Rv. 467167 - 01)
URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - ANNULLAMENTO DA PARTE DI ORGANI AMMINISTRATIVI - RICHIESTA DI PROCEDIMENTI DI URGENZA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - ANNULLAMENTO DA PARTE DI ORGANI AMMINISTRATIVI - RICHIESTA DI PROCEDIMENTI DI URGENZA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Qualora il comune abbia annullato la concessione edilizia, si deve escludere che il privato possa adire il pretore, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., per conseguire autorizzazione a proseguire le opere intraprese, dato che il potere di adottare provvedimenti d'urgenza, in base alla citata norma, sussiste nelle sole materie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non in quelle riservate alla cognizione del giudice amministrativo, e che, inoltre, l'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E vieta al giudice ordinario di modificare, annullare o sospendere l'atto amministrativo. (V 277/86, mass n 443914).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)