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Sez. U, Sentenza n. 277 del 17/01/1986 (Rv. 443914 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI EMETTERE PROVVEDIMENTI DI URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443914-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI EMETTERE PROVVEDIMENTI DI URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

Il potere del giudice ordinario di provvedere in via cautelare ed urgente, secondo la previsione dell'art. 700 cod. proc. civ., sussiste nel solo ambito delle attribuzioni giurisdizionali del giudice medesimo, e, pertanto, deve essere negato in relazione a posizioni soggettive devolute alla cognizione del giudice amministrativo, quali quelle inerenti ad un rapporto di pubblico impiego. (V 1232/84, mass n 433375; (V 5336/80, mass n 409208).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)