diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 17918 del 03/04/2014 Cc. (dep. 29/04/2014) Rv. 259713 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Contestazioni a catena - Retrodatazione della decorrenza del termine massimo di custodia cautelare a partire dal primo provvedimento - Connessione qualificata tra fatti oggetto di diversi procedimenti - Requisito della desumibilità dagli atti - Parametro di riferimento temporale e procedimentale.
Stato
decisa il 2014-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259713-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

La retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., in ipotesi di fatti che si trovano in rapporto di connessione qualificata, opera anche se i provvedimenti coercitivi sono stati emessi in procedimenti diversi, a condizione che i fatti oggetto della seconda ordinanza siano desumibili dagli atti del procedimento relativo alla prima ordinanza nel momento in cui in questo è disposto il rinvio a giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)