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Sez. 3, Sentenza n. 1329 del 27/04/1968 (Rv. 332914 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - OMESSA MANUTENZIONE - RESPONSABILITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332914-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - OMESSA MANUTENZIONE - RESPONSABILITA - ESTREMI.*

In tema di manutenzione di strade anche gli enti pubblici sono tenuti all'osservanza del precetto del neminem laedere, il quale pone un limite generale esterno alla discrezionalita amministrativa, per cui sussiste la responsabilita dei detti enti quando il danno sofferto dall'utente della strada derivi da una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto) che sia stata determinata, ovvero non sia stata eliminata, od alla quale non sia stato posto riparo, da parte dell'ente che vi era tenuto situazione, cioe, che sia diversa da quella apparente per il carattere obbiettivo della non visibilita del pericolo e per l'estremo subbiettivo della non prevedibilita del medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)