Sez. 2, Sentenza n. 7743 del 31/03/1981 Ud. (dep. 31/07/1981) Rv. 150049 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
Non costituisce reformatio in peius il provvedimento del giudice di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza in ordine alla quale, pur sussistendo le condizioni di legge, non abbia disposto il primo giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)