Sez. 2, Sentenza n. 8755 del 05/04/1983 Ud. (dep. 20/10/1983) Rv. 160821 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA EX OFFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE CONCESSE CON SENTENZA PRECEDENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REVOCA EX OFFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE CONCESSE CON SENTENZA PRECEDENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ESCLUSIONE.*
Il giudice di appello, quando non abbia provveduto il giudice di primo grado, bene può pronunciare "ex officio" la revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e della non menzione concesse con sentenza precedente, senza con ciò violare il principio del divieto della reformatio in peius poiché detta revoca opera di diritto. (Conf mass n 158594; (Conf mass n 156124; (Conf mass n 150049).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)